Comuni Italiani Art. 45 - Pubblicità degli Atti Amministrativi. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo IV - Partecipazione al Procedimento Amministrativo, Accesso agli Atti
Capo II - L'Accesso agli Atti e alle Informazioni e il Diritto di Informazione
Art. 45 - Pubblicità degli Atti Amministrativi
1. Sono pubblicati, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali, le ordinanze del Sindaco, ed in genere gli atti ufficiali del Comune ed ogni altro provvedimento o altro atto soggetto a pubblicità legale nell'Albo comunale.

2. I regolamenti, una volta adottati con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono ulteriormente pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 46 - Principi e Finalità del Decentramento
Art. 44 - Diritto di Informazione
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