Comuni Italiani Art. 54 - Attribuzioni dei Consigli Circoscrizionali. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo V - Decentramento
Art. 54 - Attribuzioni dei Consigli Circoscrizionali
1. I Consigli circoscrizionali sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base e rappresentano le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito della unità del Comune, in particolare:
a) esercitano un ruolo politico, propositivo e consultivo, nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'amministrazione comunale;
b) promuovono e organizzano la partecipazione dei cittadini della Circoscrizione all'amministrazione e gestione dei servizi comunali, attivandone l'iniziativa propositiva sui problemi di interesse generale e sui bisogni della popolazione;
c) formulano proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti le Circoscrizioni;
d) svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse delle Circoscrizioni;
e) rivolgono interrogazioni, raccomandazioni ed interpellanze scritte al Consiglio comunale e alla Giunta per questioni attinenti la vita delle Circoscrizioni;
f) possono proporre al Consiglio o alla Giunta comunale l'adozione di atti e deliberazioni che siano stati approvati dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati;
g) svolgono attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento, il quale stabilisce i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio e il termine entro il quale esso deve essere pronunziato. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso o venga adottato il provvedimento prescindendo dal parere negativo della Circoscrizione, gli Organi comunali devono prenderne atto nel primo caso o darne adeguata motivazione nel secondo. Nel caso di espressione di un parere negativo su una pratica edilizia di competenza del Consiglio comunale, per la quale è obbligatorio il parere della Circoscrizione, l'atto in questione, qualora venga approvato prescindendo da tale parere, viene comunicato, nel termine massimo di trenta giorni dalla sua approvazione, alla Circoscrizione interessata;
h) effettuano consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazioni su materie di competenza delle Circoscrizioni;
i) concorrono alla migliore riuscita nelle Circoscrizioni delle consultazioni e dei referendum rivolti a tutti i cittadini del Comune;
l) possono indire, nell'ambito circoscrizionale, referendum consultivi su temi e materie di particolare rilevanza per la popolazione della rispettiva Circoscrizione, con le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento;
m) esercitano tutte le funzioni ad esse attribuite o delegate dal regolamento sul decentramento.

2. Ogni Consiglio circoscrizionale può dotarsi di un regolamento interno per disciplinare, in conformità con lo Statuto ed il regolamento sul decentramento, il proprio funzionamento.

3. Le sedute dei Consigli circoscrizionali, salvo i casi previsti nel regolamento sul decentramento, sono pubbliche.

 
Altri Articoli:
Art. 55 - Commissioni Consiliari Circoscrizionali
Art. 53 - Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni
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