Comuni Italiani Art. 56 - Le/I Consiglieri Circoscrizionali. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo V - Decentramento
Art. 56 - Le/I Consiglieri Circoscrizionali
1. I Consiglieri circoscrizionali rappresentano la comunità residente nella circoscrizione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato ed in piena libertà di opinione e di voto.

2. Entrano in carica dopo le elezioni fatto salvo l'esame delle condizioni di eleggibilità, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio della Circoscrizione la relativa delibera. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sospensione, la surrogazione, la sostituzione e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento che provvede anche ad indicarne i diritti e le prerogative.

 
Altri Articoli:
Art. 57 - Dimissioni e Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali
Art. 55 - Commissioni Consiliari Circoscrizionali
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