Comuni Italiani Art. 57 - Dimissioni e Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo V - Decentramento
Art. 57 - Dimissioni e Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere circoscrizionale sono irrevocabili e immediatamente efficaci all'atto dell'assunzione al protocollo della Circoscrizione.

2. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive, ovvero a dieci sedute nell'anno senza giustificati motivi, comporta l'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere circoscrizionale con contemporaneo avviso all'interessato, affinché possa formulare le proprie osservazioni entro e non oltre quindici giorni dalla notifica dell'avviso; trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio circoscrizionale. La delibera che ne dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni.

 
Altri Articoli:
Art. 58 - Scioglimento dei Consigli Circoscrizionali
Art. 56 - Le/I Consiglieri Circoscrizionali
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