Comuni Italiani Art. 67 - Organi dell'Azienda Speciale. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo VI - Servizi Pubblici Locali
Art. 67 - Organi dell'Azienda Speciale
1. Organi dell'azienda sono il Consiglio di amministrazione, il/la Presidente e la/il Direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di componenti, incluso il Presidente, indicato dallo statuto dell'azienda.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di qualificata e comprovata esperienza tecnica o amministrativa, che deve essere documentata nell'atto di nomina da comunicare al Consiglio medesimo. Per le nomine si terrà conto del criterio delle pari opportunità fra donna e uomo.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati, con atto motivato del Sindaco, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e finalità formulati dal Consiglio comunale. Sempre con atto motivato, il Sindaco può provvedere allo scioglimento dell'intero Consiglio di amministrazione. Di tutti gli atti di revoca o scioglimento viene data informazione al Consiglio comunale.

5. Gli amministratori delle aziende speciali durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco, restano in carica sino alla nomina dei successori e cessano dalla carica durante il mandato nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di cui al precedente comma 3;
b) dimissioni;
c) scioglimento anticipato del Consiglio comunale;
d) cessazione dalla carica del Sindaco.

6. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale dell'azienda, è nominato dal Consiglio di amministrazione nei modi e nelle forme di legge, che ne disciplina anche i casi di revoca.

7. L'organo di revisione dell'Azienda è il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale, con il voto limitato a due nominativi. Il Consiglio Comunale provvede inoltre, nel momento della scelta dei Revisori, ad indicare quello chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - Istituzione
Art. 66 - Azienda Speciale
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