Comuni Italiani Art. 69 - Organi delle Istituzioni. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo VI - Servizi Pubblici Locali
Art. 69 - Organi delle Istituzioni
1. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente.

3. Alla nomina e alla revoca degli amministratori delle istituzioni e allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme del presente Statuto stabilite per le aziende speciali.

4. Si applicano, altresì, agli amministratori delle istituzioni le disposizioni previste dal presente Statuto per le aziende speciali in merito alla durata in carica e ai casi di cessazione dalla stessa.

5. I membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente percepiscono un'indennità pari rispettivamente a quella di Consigliere comunale e di Assessore, stabilita nell'atto di nomina.

6. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi dell'istituzione, deliberando su tutti gli oggetti che non rientrano nelle competenze del Direttore.

7. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli Organi del Comune e con i terzi. Sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione, anche impartendo direttive al Direttore, vigila sul rispetto del regolamento e sull'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli Organi del Comune. Può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

8. Il Direttore è nominato e revocato dal Sindaco, sentito il Consiglio di amministrazione, tra il personale con qualifica dirigenziale alle dipendenze del Comune, oppure tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

9. Compete al Direttore la responsabilità gestionale dell'istituzione e a questo fine dirige il personale, dà esecuzione alle direttive del Presidente e alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone a quest'ultimo i documenti di bilancio ed il conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'istituzione nei limiti previsti dal regolamento di contabilità di cui al successivo Art. 71. Esercita, altresì, le attribuzioni conferitegli dal regolamento dell'istituzione o dal Consiglio di amministrazione.

 
Altri Articoli:
Art. 70 - Rapporti con gli Organi del Comune
Art. 68 - Istituzione
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