Comuni Italiani Art. 82 - Ordinamento Finanziario e Contabile. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo VIII - Finanza e Contabilità
Art. 82 - Ordinamento Finanziario e Contabile
1. L'armonizzazione dei bilanci ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sono riservati alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

3. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla predetta legislazione concorrente e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

6. La gestione finanziaria del Comune si svolge con le modalità fissate dal regolamento di contabilità, in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre per l'anno successivo, salvo differimento del termine, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

7. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alla risorse finanziarie acquisibili per realizzarla. Gli strumenti di previsione contabili sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione dell'attività comunale.

8. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta di prima convocazione, con le procedure stabilite dal regolamento consiliare. Lo stesso quorum di presenze è richiesto per l'approvazione delle variazioni al bilancio.

9. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare i propri bilanci almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale.

10. Prima dell'approvazione dei documenti di bilancio del Comune, devono essere attivate, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, forme di consultazione con le principali organizzazioni della società civile, nonché, dopo l'approvazione, forme di pubblicità rivolte alla cittadinanza per consentire la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

 
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