Comuni Italiani Art. 85 - Il Collegio dei/delle Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo VIII - Finanza e Contabilità
Art. 85 - Il Collegio dei/delle Revisori dei Conti
1. La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata ad un Collegio di revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio comunale con voto limitato a due componenti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni del Comune.

3. Le funzioni, la durata in carica, le cause di revocabilità, di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori sono stabilite dalla legge.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualunque causa di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dall'evento. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.

5. I mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti del Collegio sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

6. Il Collegio dei revisori nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili e dei dati raccolti dall'Ufficio preposto al controllo economico interno di gestione, e ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio e, quando invitato, a quelle della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni.

7. Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi e uffici, e delle istituzioni del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

9. Con le modalità stabilite dal regolamento, la collaborazione con il Consiglio comunale si esplica altresì mediante la redazione di un parere sul bilancio e degli altri strumenti di previsione contabile e relativi allegati, nonché attraverso periodiche relazioni sull'andamento contabile e finanziario della gestione.

10. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti è corrisposta, a termini di legge, un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.

 
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