Comuni Italiani Art. 10 - Istanze, Petizioni, Proposte. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo II - Partecipazione Popolare e Decentramento
Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 10 - Istanze, Petizioni, Proposte
1. I cittadini, singoli e associati, hanno diritto di presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette sia a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali, che a denunciare comportamenti omissivi o inadempienze dell'Amministrazione comunale.

2. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere debitamente sottoscritte e con regolamento potranno essere disciplinate le modalità di presentazione.

3. Il Sindaco, qualora l'argomento rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, trasmette le istanze, petizioni e proposte al Presidente del Consiglio Comunale per l'approfondimento nell'ambito delle competenti commissioni consiliari.

4. L'esame delle istanze, petizioni e proposte deve comunque concludersi entro 45 giorni dalla presentazione, adottando entro lo stesso termine una determinazione motivata da comu nicare agli interessati in forma scritta.

5. I cittadini possono presentare istanze, peti zioni e proposte anche ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione per quanto riguarda le materie di competenza di questi ultimi. Le modalità di presentazione e di esame, in questo caso, potranno essere disciplinate dai Consigli di Circoscrizione valendo, in mancanza, le norme previste per il Comune.

 
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