Comuni Italiani Art. 21 - Durata in Carica. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo II - Partecipazione Popolare e Decentramento
Capo V - Decentramento
Art. 21 - Durata in Carica
1. Il Consiglio di Circoscrizione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, viene eletto - di regola - contestualmente al Consiglio Comunale e decade comunque in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio comunale stesso, rimanendo comunque in carica, in questo caso, fino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi nel periodo conseguente la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il consiglio di circoscrizione decade in caso di dimissioni contestuali della metà dei consiglieri o per l'impossibilità della surroga che lo riduca ad un numero di componenti tale da non consentire il raggiungimento del quorum funzionale.

3. Il Consiglio di Circoscrizione, con le modalità e nei casi previsti dal regolamento può essere sciolto con deliberazione del Consiglio Comunale approvata da almeno due terzi dei membri del Consiglio Comunale, compreso il Sindaco. Il regolamento disciplina l'ipotesi di eventuali elezioni suppletive.

 
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