Comuni Italiani Art. 33 - La Giunta Comunale - Competenze. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo IV - Ordinamento Istituzionale
Capo VI - La Giunta Comunale
Art. 33 - La Giunta Comunale - Competenze
1. La Giunta Comunale, nominata dal Sindaco, è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. L'attività della Giunta Comunale è diretta e coordinata dal Sindaco che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a sei e non superiore a quattordici.

4. Uno degli Assessori, su nomina del Sindaco, assume la carica di Vice Sindaco.

5. La nomina della Giunta Comunale è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

6. Qualora il Sindaco sia assente è sostituito dal Vice Sindaco e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore anziano.

7. La qualifica di Assessore Anziano è attribuita dal Sindaco nell'atto di nomina.

8. Il Sindaco può delegare a ciascun Assessore, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su determinate materie e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna per l'attuazione degli indirizzi di governo e di amministrazione dell'ente.

9. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate al Consiglio Comunale.

10. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

11. La Giunta Comunale:
- viene convocata dal Sindaco che stabilisce gli argomenti da trattare;
- opera con la metà dei propri componenti;
- adotta deliberazioni con la maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o, in sua assenza, quello del presidente della seduta;
- permette la partecipazione, su invito del Sindaco, con sole funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, del direttore generale, dei dirigenti, dei funzionari nonché di esperti della cui competenza intenda avvalersi;
- svolge attività propositiva e di impulso nei riguardi del Consiglio Comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, inerenti le materie attribuite alla competenza consiliare;
- riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività almeno una volta l'anno, di regola in sede di esame ed approvazione del rendiconto;
- segue la conduzione amministrativa, economica e patrimoniale del Comune;
- conforma la propria attività al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa ai Dirigenti;
- determina i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i Dirigenti nell'espletamento della loro attività gestionale ed esecutiva stabilendo le finalità che si intendono perseguire ed i mezzi necessari per realizzarle.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - Principi di Organizzazione
Art. 32 - Presidenza del Consiglio Comunale
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