Comuni Italiani Art. 47 - Procedure Negoziali. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo VI - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilitą
Capo IV - Appalti e Contratti
Art. 47 - Procedure Negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attivitą istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Il regolamento dei contratti disciplina l'attivitą negoziale del Comune ispirandosi, in funzione dell'interesse pubblico, a principi tendenti a realizzare, nel rispetto della legge, la massima economicitą applicando allo stesso tempo criteri di obiettivitą e trasparenza nelle scelte da effettuare.

3. Le determinazioni a contrarre adottate dai dirigenti comunali, ferma restando l'esecutivitą delle stesse nei termini stabiliti dalla legge, sono comunque oggetto di pubblicazione all'albo pretorio.

4. Nei contratti dei lavori pubblici e delle forniture, rogati per conto dell'Amministrazione Comunale, deve essere dato atto che le imprese aggiudicatarie devono garantire nei rapporti con i loro dipendenti il rispetto dei contenuti dei contratti nazionali di lavoro e delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

5. Per la stipulazione dei contratti rogati normalmente dal Segretario Comunale, interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente responsabile del servizio.

 
Altri Articoli:
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Art. 46 - Il Rendiconto della Gestione
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