Comuni Italiani Art. 104 - Attuazione dello Statuto. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo IX - Norme Transitorie
Art. 104 - Attuazione dello Statuto
1. E' istituita la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali. Ad essa è attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.

2. Ciascun Consigliere comunale può proporre modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.

3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale da soggetti titolari dei diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.

4. Ogni anno il Presidente della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali presenta al Consiglio una specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto.

5. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art.27, 1° comma.

 
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