Comuni Italiani Art. 21 - Pubblicità delle Sedute e Votazioni. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo II - Gli Organi del Comune: il Consiglio Comunale
Art. 21 - Pubblicità delle Sedute e Votazioni
1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

2. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte, di diffusione radio-televisiva delle sedute del Consiglio comunale.

3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Regolamenti Statutari
Art. 20 - Programmazione Consiliare
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