Comuni Italiani Art. 26 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo II - Gli Organi del Comune: il Consiglio Comunale
Art. 26 - Gruppi Consiliari
1. I Gruppi consiliari sono costituiti da più Consiglieri comunali. Si possono costituire Gruppi consiliari anche formati da un unico Consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun Gruppo è rappresentato dal Capogruppo.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede l'istituzione di un portavoce dell'opposizione espresso dai Gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa e ne garantisce il funzionamento.

3. Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei gruppi contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente.

4. I Gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale comunale in relazione anche alla loro consistenza numerica.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 25 - Dimissioni e Decadenza
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Firenze
Provincia di Firenze
Regione Toscana
Lista Siti su Firenze

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Firenze: Comune di Firenzuola Comune di Figline e Incisa Valdarno Lista