Comuni Italiani Art. 29 - Uffici del Consiglio. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo II - Gli Organi del Comune: il Consiglio Comunale
Art. 29 - Uffici del Consiglio
1. Sono istituiti uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale, cui sovrintende il Presidente dello stesso.

2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

3. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici organizzati in una struttura di massima dimensione per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo alle attività degli organi consiliari e dei Gruppi.

4. Gli atti di organizzazione relativi al personale degli uffici del Consiglio sono assunti dal Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale; gli incarichi di collaborazione esterna attinenti all'attività degli uffici del Consiglio sono attribuiti dal Sindaco su proposta del Presidente del Consiglio comunale.

5. Il Consiglio per la propria attività utilizza adeguate risorse previste in apposito capitolo di bilancio.

 
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