Comuni Italiani Art. 32 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo III - Gli Organi del Comune: Giunta e Sindaco
Capo I - La Giunta
Art. 32 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.

3. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Pubblicità della Situazione Economica ed Associativa del Sindaco e degli Assessori
Art. 31 - La Giunta
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