Comuni Italiani Art. 58 - Dirigenti. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo V - Ordinamento degli Uffici, Dirigenza, Personale
Capo III - Dirigenza
Art. 58 - Dirigenti
1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

3. Ai sensi dell'art.107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.

4. In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma, lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli espropri e analoghi. Nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, è altresì compito dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione. In materia di contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689.

5. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 4, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 3, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo del Sindaco o Assessore delegato.

6. Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano ai dirigenti, che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 2, tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, col regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché, su proposta del Direttore Generale, col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni, e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

7. In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni contenute nei regolamenti che conferiscono agli organi di governo dell'Amministrazione l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. Non sono applicate le norme contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.

8. Nei casi d'incompatibilità s'intendono, comunque, direttamente applicabili le disposizioni di legge e del presente Statuto.

 
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Art. 59 - Conferimento Responsabilità Dirigenziale
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