Comuni Italiani Art. 88 - Poteri di Conciliazione. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo VII - Procedimento Amministrativo
Capo III - Il Difensore Civico
Art. 88 - Poteri di Conciliazione
1. Quando le richieste si riferiscono alla produzione di atti amministrativi il Difensore civico può convocare il responsabile dell'ufficio per l'esame congiunto dello stato del procedimento o informarsi della relativa istruttoria al fine di assicurare un corretto sviluppo delle procedure e della definizione dell'atto, nella salvaguardia del rispetto delle esigenze del cittadino.

2. Il mancato accoglimento da parte del responsabile del servizio o dell'ufficio competente di eventuali proposte avanzate dal Difensore civico è verbalizzato e comunicato al Sindaco.

3. Il Difensore civico può svolgere funzioni di diretta sollecitazione agli organi comunali competenti per il riesame di atti già emanati nel caso si ravvisino dubbi di legittimità sul provvedimento là dove sia richiesto da singoli o associazioni portatrici di interessi diffusi.

 
Altri Articoli:
Art. 89 - Poteri nei Confronti degli Uffici
Art. 87 - Obbligo di Risposta
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