Comuni Italiani Art. 12 - Presidenza del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Art. 12 - Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il consiglio comunale procede nella prima seduta all'elezione nel suo seno del/della presidente/presidentessa e di due vicepresidenti. La seduta è convocata dal/dalla sindaco/a entro dieci giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e, deve essere tenuta entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta, fino all'elezione del/della presidente/presidentessa, dal/dalla consigliere/a anziano/a.

2. La carica di presidente/presidentessa è incompatibile con quella di capogruppo, di presidente/presidentessa di una commissione consiliare e di membro di commissioni consiliari permanenti. In caso di supplenza per impedimento o assenza del/della presidente/presidentessa per un periodo superiore ad un mese, si applicano al/alla vicepresidente/presidentessa vicario i casi di incompatibilità previsti per il/la presidente/presidentessa. Il/la presidente/presidentessa è eletto/a a scrutinio segreto. Nelle prime due votazioni è richiesto, per l'elezione, il voto favorevole di almeno due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati/e. Se tale maggioranza non viene raggiunta, le operazioni di voto dovranno essere riprese in altra seduta dopo un periodo di tempo compreso fra sette e quattordici giorni dalla seconda votazione. Nella terza votazione è richiesto, per l'elezione il voto favorevole dei due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati/e ed in quelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta. Fino all'elezione del/della presidente/presidentessa, il consiglio comunale è convocato ed è presieduto dal consigliere anziano.

3. I/le vicepresidenti/vicepresidentesse sono eletti/e a scrutinio segreto e con voto limitato. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati/e, risultano eletti/e i/le più anziani/e di età. E' vicepresidente/presidentessa vicario/a, che supplisce il/la presidente/presidentessa in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il/la vicepresidente/presidentessa appartenente allo schieramento opposto rispetto a quello del/della presidente/presidentessa con riferimento alla maggioranza e alla minoranza scaturita dalla elezione del/della sindaco/a e del consiglio comunale.

4. Il/la vicepresidente/presidentessa vicario/a collabora con il/la presidente/presidentessa nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati. In caso di assenza o di impedimento del/della presidente/presidentessa e del/della vicepresidente/presidentessa vicario, i compiti assegnati alla presidenza sono svolti dall'altro/a vicepresidente/presidentessa. In caso di assenza o di impedimento del/della presidente/presidentessa e dei/delle vicepresidenti, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

5. Al/alla presidente/presidentessa è assicurato il supporto giuridico ed amministrativo necessario per l'espletamento dei compiti che gli sono attribuiti. Il/la presidente/presidentessa e i/le vicepresidenti possono essere revocati/e a seguito di apposita motivata mozione presentata da almeno un quarto dei/delle consiglieri/e assegnati/e e approvata a maggioranza assoluta mediante scrutinio segreto.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Attribuzioni De/della Presidente/Presidentessa del Consiglio Comunale
Art. 11 - Linee Programmatiche
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