Comuni Italiani Art. 14 - Funzionamento del Consiglio Comunale.. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Art. 14 - Funzionamento del Consiglio Comunale.
1. Il consiglio comunale è convocato dal/dalla presidente/presidentessa.

2. Sono inseriti all'ordine del giorno gli argomenti di cui facciano richiesta il/la sindaco/a, la giunta o ciascun/a consigliere/a comunale.

3. Il consiglio comunale può validamente deliberare quando vi sia la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. L'espressione del voto dei/delle consiglieri/e comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

5. La proposta di deliberazione si intende approvata quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei/delle consiglieri/e votanti; a tal fine i/le consiglieri/e astenuti/e concorrono a formare il solo quorum strutturale.

6. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi previsti dalla legge.

7. E' istituito l'albo delle presenze dei/delle consiglieri/e comunali alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. L'albo è consultabile da chiunque.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Regolamento del Consiglio Comunale
Art. 13 - Attribuzioni De/della Presidente/Presidentessa del Consiglio Comunale
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