Comuni Italiani Art. 19 - Spese Elettorali. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Art. 19 - Spese Elettorali
1. Salvo quanto disposto dalla legge, è garantita adeguata pubblicità alle spese elettorali sostenute dalle liste e dai candidati. Il regolamento del consiglio comunale determina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese di propaganda elettorale, nonché i mezzi più idonei per portarli a conoscenza dei/delle cittadini/e.

2. Nei termini previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, i/le consiglieri/e comunali, gli/le assessori/e ed il/la sindaco/a producono una dichiarazione dalla quale risultino le associazioni alle quali sono iscritti e la dichiarazione relativa ai redditi percepiti.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Sindaco/a
Art. 18 - Commissioni Consiliari
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