Comuni Italiani Art. 22 - Giunta e Suo Funzionamento. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Art. 22 - Giunta e Suo Funzionamento
1. La giunta č presieduta dal/dalla sindaco/a, il/la quale, sulla base del programma amministrativo, assicura l'unitā degli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa del comune, promovendo e coordinando l'attivitā degli/delle assessori/e.

2. La giunta č composta dal sindaco/a e da un numero di assessori/e non superiore a dodici.

3. La giunta provvede, con propria deliberazione, a disciplinare il proprio funzionamento.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Competenze della Giunta
Art. 21 - Vice Sindaco/a
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