Comuni Italiani Art. 41 - Obblighi di Astensione. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Capo III - Uffici Dirigenza e Personale
Art. 41 - Obblighi di Astensione
1. Il/la sindaco/a, gli assessori, i/le consiglieri/e comunali, il/la segretario/a generale, i/le dirigenti e i funzionari debbono astenersi dall'adottare o dal prendere parte all'adozione di provvedimenti in questioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di un parente o affine entro il quarto grado.

2. I soggetti di cui al comma precedente debbono altresė astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni e appalti di opere nell'interesse del comune e degli enti soggetti alla sua somministrazione e tutela.

 
Altri Articoli:
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Art. 40 - Segretario/a Comunale
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