Comuni Italiani Art. 57 - Proposte. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo I - Principi
Art. 57 - Proposte
1. L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi può essere esercitata da parte della popolazione con la presentazione di una proposta che deve essere sottoscritta da almeno 150 residenti maggiorenni, con firme autenticate nei modi previsti dal regolamento. E' data la possibilità al primo firmatario che ne faccia richiesta di esporre la proposta all'organo competente ad adottare l'atto.

2. Ai soggetti di cui al primo comma il comune garantisce tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per l'elaborazione della proposta di deliberazione.

3. Entro sessanta giorni gli organi comunali competenti debbono prendere in considerazione la proposta.

4. I requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i poteri anche di controllo dei proponenti sono disciplinati dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 58 - Norme Generali
Art. 56 - Istanze e Petizioni
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