Comuni Italiani Art. 70 - Rendiconto della Gestione. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo III - Ordinamento, Attività Finanziaria e Servizi Pubblici
Art. 70 - Rendiconto della Gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

 
Altri Articoli:
Art. 71 - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 69 - Bilancio Comunale
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