Comuni Italiani Art. 72 - Servizi Pubblici. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo III - Ordinamento, Attività Finanziaria e Servizi Pubblici
Art. 72 - Servizi Pubblici
1. Il comune organizza e gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge prescegliendo, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello che più sia idoneo a garantire efficienza, snellezza, economicità.

2. A tal fine il comune promuove e favorisce l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici in ambito adeguato secondo i principi della solidarietà ed economicità.

3. Ai sensi del presente articolo è servizio pubblico ogni servizio che venga reso per rispondere alle esigenze ed istanze della collettività amministrata e attraverso il quale si consegue il miglioramento della qualità della vita dei/delle cittadini/e.

 
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