Comuni Italiani Art. 109 - Scioglimento degli Organi. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo VI - Servizi Pubblici
Capo Unico - Forme di Gestione
Art. 109 - Scioglimento degli Organi
1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del sindaco, sentita la giunta, di propria iniziativa o su proposta del consiglio, per i seguenti motivi:
a) cessazione dell'attivitā del l'istituzione o azienda;
b) gravi irregolaritā amministrative o gestionali;
c) reiterata violazione di legge e di regolamento;
d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.

2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione č comunicato al consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

 
Altri Articoli:
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Art. 108 - Revoca degli Amministratori
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