Comuni Italiani Art. 114 - Programmazione di Bilancio. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo VIII - Ordinamento Finanziario
Capo I - Programmazione Finanziaria
Art. 114 - Programmazione di Bilancio
1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla giunta comunale, previo esame con la commissione consiliare competente dei criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente alla consultazione dei consigli di circoscrizione, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

5. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

 
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