Comuni Italiani Art. 123 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo VIII - Ordinamento Finanziario
Capo IV - Contabilità
Art. 123 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate
1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rin novabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

 
Altri Articoli:
Art. 124 - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 122 - Contabilità Economica
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Arezzo
Provincia di Arezzo
Regione Toscana
Lista Siti su Arezzo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Arezzo: Comune di Badia Tedalda Comune di Anghiari Lista