Comuni Italiani Art. 125 - Rendiconto della Gestione. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo VIII - Ordinamento Finanziario
Capo V - Revisione Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione
Art. 125 - Rendiconto della Gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilitā economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore ef ficienza, produttivitā ed economicitā della gestione.

4. Il conto consuntivo č deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 126 - Controllo della Gestione
Art. 124 - Collegio dei Revisori dei Conti
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