Comuni Italiani Art. 14 - Istanze e Petizioni. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 14 - Istanze e Petizioni
1. I residenti, i comitati e le associazioni possono rivolgere ai competenti organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze:
a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno 20 presentatori.

2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al sindaco o al presidente della circoscrizione, i quali - verificatane l'ammissibilità - le trasmettono all'organo competente per materia. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del sindaco o della giunta comunale; entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del consiglio comunale o di un consiglio di circoscrizione. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

 
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