Comuni Italiani Art. 32 - Competenze del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 32 - Competenze del Consiglio Comunale
1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;
c) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a societą di capitali, l'affidamento di attivitą o servizi mediante con venzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
n) le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge;
o) l'elezione del difensore civico;
p) l'elezione del presidente del consiglio e dei vice presidenti;
q) la promozione dei referendum;
r) l'avvio della procedura per lo scioglimento dei consigli di circoscrizione;
s) la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione.

2. Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

3. Nell'esercizio della funzione di indirizzo, entro due mesi dall'insediamento il consiglio esamina ed approva a maggioranza dei componenti il programma proposto dal sindaco, sentita la giunta. In tale sede il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il consiglio comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche. Vigila sulla applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A questo scopo la giunta comunale riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attivitą, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento del consiglio stabilisce le modalitą e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Composizione
Art. 31 - Il Consiglio Comunale
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