Comuni Italiani Art. 67 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Giunta Comunale
Art. 67 - Funzionamento della Giunta
1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Le sedute sono convocate dal sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti.

3. L'attività è diretta e coordinata dal sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle deci sioni adottate.

4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attua zione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al consiglio comunale.

5. Le sedute della giunta comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o, in sua assenza, quello del presidente della seduta.

 
Altri Articoli:
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Art. 66 - Decadenza della Giunta
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