Comuni Italiani Art. 70 - Elezione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Sindaco
Art. 70 - Elezione e Durata in Carica
1. Il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Assume le funzioni di organo del Comune dopo la proclamazione degli eletti; esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale dopo aver prestato giuramento davanti al consiglio, nella seduta di insediamento.

3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo sindaco.

4. Non č possibile ricoprire la carica di sindaco per pių di due mandati consecutivi.

 
Altri Articoli:
Art. 71 - Cessazione dalla Carica
Art. 69 - Il Sindaco
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