Comuni Italiani Art. 84 - Competenze dei Dirigenti. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo IV - Ordinamento Amministrativo
Capo Unico - Struttura Organizzativa
Art. 84 - Competenze dei Dirigenti
1. I dirigenti provvedono alla di rezione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed al controllo delle strutture di cui sono responsabili. Agli organi di governo competono la definizione degli indirizzi, la valutazione ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, la correttezza amministrativa, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti emettono provvedimenti, dotati di rilevanza esterna. Ai dirigenti compete la cura dell'esecuzione dei propri provvedimenti.

3. Spetta ai dirigenti l'indicazione e la gestione degli stanziamenti di bilancio previsti per la struttura cui sono preposti, nonché la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. In modo particolare i dirigenti hanno competenza esclusiva ed autono ma a provvedere all'esecuzione delle deliberazioni programmatorie e di indirizzo che la legge ed il presente statuto attribuiscono al consiglio e alla giunta comunale.

5. Spettano ai dirigenti:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

6. Il regolamento specifica i provvedimenti di competenza dei dirigenti, scaturenti dai principi fissati dalla legge e dal presente statuto. Stabilisce altresì le modalità per la pubblicità e l'esecutività dei suddetti provvedimenti.

7. Gli organi di governo esercitano le proprie funzioni utilizzando la collaborazione dei dirigenti, i quali sono tenuti a fornire all'amministrazione la propria attività relativamente a proposte, studi, consulenze, programmi, progetti.

8. Le disposizioni dei precedenti commi possono essere applicate anche ai funzionari nei casi in cui i medesimi siano incaricati della direzione di un ufficio o servizio.

 
Altri Articoli:
Art. 85 - Contratti a Tempo Determinato
Art. 83 - Dirigenza
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