Comuni Italiani Art. 2 - Denominazione e Natura Giuridica. Statuto Comunale di Ortignano Raggiolo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini ortignanesi

Statuto Comune di Ortignano Raggiolo

Titolo I - Principi Generali
Art. 2 - Denominazione e Natura Giuridica
1. Il Comune di Ortignano Raggiolo prende il nome dall'unione delle due comunità più antiche e dominanti la Valle del Teggina ufficializzata in una riunione consiliare del 1873.

2. Il Comune di Ortignano Raggiolo è un ente locale autonomo, rappresenta l'intera comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento statale e regionale, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

4. Il Comune di Ortignano Raggiolo rappresenta la comunità dei cittadini residenti nei rapporti con lo Stato, con la Regione Toscana, con la Provincia di Arezzo, con la Comunità Montana del Casentino, con altri Enti o soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Finalità
Art. 1 - La Comunità di Ortignano Raggiolo
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