Comuni Italiani Art. 15 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Siena (Provincia di Siena - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini senesi

Statuto Comune di Siena

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Il Consiglio
Art. 15 - Gruppi Consiliari
1. I Gruppi consiliari, costituiti dai Consiglieri comunali, si riuniscono entro venti giorni dalla comunicazione della proclamazione degli eletti, per l'elezione del capogruppo. I singoli Gruppi entro il giorno successivo alla 1° riunione del Consiglio Comunale devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le eventuali variazioni.

2. Il Consiglio Comunale riconosce che il capogruppo dimissionario che non abbandona il gruppo di appartenenza, senza che il gruppo indichi il sostituto, ne esercita le funzioni fino alla designazione del nuovo.

3. Il Consiglio Comunale riconosce che in mancanza di indicazione del capogruppo consiliare da parte di una lista politica entro le 24 ore dalla 1° riunione del Consiglio Comunale, o dalla vacanza, sarà considerato capogruppo il consigliere anziano (colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali nella lista ed in caso di parità il più anziano di età). Si possono costituire gruppi consiliari anche formati da un unico consigliere. Possono costituirsi nuovi Gruppi consiliari anche nel corso del mandato amministrativo.

4. I Gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature e servizi in relazione alle loro esigenze e secondo criteri e modalità fissati dal regolamento consiliare.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Conferenza dei Capigruppo
Art. 14 - Compiti del Presidente
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