Comuni Italiani Art. 17 - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Siena (Provincia di Siena - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini senesi

Statuto Comune di Siena

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Il Consiglio
Art. 17 - Commissioni Consiliari Permanenti
1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, formate su base proporzionale fra maggioranza e minoranza, secondo le norme del regolamento.

2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzione consultiva e/o istruttoria, di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, svolgono indagini conoscitive, dispongono, per i regolamenti comunali e per gli altri atti individuati dal regolamento del consiglio, di poteri redigenti di provvedimenti da approvare in via definitiva dal Consiglio.

3. Relativamente alle proposte di deliberazione dello schema di bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei piani urbanistici generali ed attuativi dei piani di settore, degli atti di programmazione, dei regolamenti, le Commissioni formulano il parere con relazione scritta presentata al Consiglio dal Presidente della Commissione.

4. E' istituita la Commissione permanente per l'espletamento di funzioni di garanzia e controllo politico-amministrativo su tutti gli Enti ed Organismi ai quali il Comune partecipa anche in rapporto all'art.2, c.2°, del D.Lgs.77/95.

5. La stessa, con le modalità previste dal regolamento, potrà operare in modo congiunto con le altre Commissioni Consiliari istituite, le cui attribuzioni abbiano una diretta connessione con le materie oggetto, di volta in volta, dei lavori.

6. La Commissione di garanzia e controllo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può svolgere funzioni speciali per l'esame di particolari problemi o questioni, per l'effettuazione di inchieste conoscitive sulle attività del Comune, sulla erogazione dei servizi e sugli Enti od Organismi cui partecipa il Comune, al fine di fornire al Consiglio Comunale gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

7. La composizione sarà determinata su basi proporzionali fra maggioranza e minoranza, con attribuzione della presidenza alla minoranza.

8. Il Consiglio comunale costituisce, inoltre, la Commissione delle elette, composta dalle donne elette nel Consiglio comunale e da quelle elette nei Consigli circoscrizionali. La Commissione avrà compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione e dalle leggi statali e regionali.

9. Il regolamento consiliare determina le procedure di lavoro delle Commissioni, prevedendo personale, sedi, mezzi adeguati e le forme di pubblicità dei lavori.

 
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