Comuni Italiani Art. 23 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Siena (Provincia di Siena - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini senesi

Statuto Comune di Siena

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Il Consiglio
Art. 23 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. I candidati alla carica di sindaco e i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale devono presentare con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito e un rendiconto delle spese sostenute entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale.

2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Regolamento del Consiglio Comunale
Art. 22 - Conflitto d'Interesse
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