Comuni Italiani Art. 30 - Disciplina e Pubblicità dei Lavori. Statuto Comunale di Siena (Provincia di Siena - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini senesi

Statuto Comune di Siena

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 30 - Disciplina e Pubblicità dei Lavori
1. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti a maggioranza dei voti.

2. In caso di parità di voto all'interno della Giunta il voto del Sindaco ha valore doppio.

3. I verbali della Giunta sono consultabili dal pubblico, salvo nei casi di segreto d'ufficio previsti dalla legge e dal regolamento.

4. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

5. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, o altro Revisore da lui delegato, può assistere alle riunioni ordinarie di Giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Il Sindaco
Art. 29 - Il Programma della Giunta
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