Comuni Italiani Art. 4 - Monte dei Paschi di Siena. Statuto Comunale di Siena (Provincia di Siena - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini senesi

Statuto Comune di Siena

Titolo I
Capo I - Principi Generali
Art. 4 - Monte dei Paschi di Siena
1. Il Monte dei Paschi di Siena è stato creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 Dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di fondazione del 2 Novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno del secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 Ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi dalla sua fondazione.

2. In virtù dello storico e tradizionale rapporto tra la città e il Monte dei Paschi di Siena, il Comune di Siena è beneficiario di parte degli utili della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, nomina la metà dei membri della Deputazione Generale della Fondazione, scelte fra persone domiciliate in Siena e/o nella sua Provincia; la potestà di nomina è attribuita al Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

3. A tutela degli interessi della comunità senese, i Deputati nominati nella Fondazione del Monte dei Paschi di Siena dovranno attenersi alla mozione programmatica definita con apposito atto dal Consiglio comunale.

 
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