Comuni Italiani Art. 77 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Siena (Provincia di Siena - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini senesi

Statuto Comune di Siena

Titolo VI - Forme Associative e di Cooperazione tra Enti
Capo Unico
Art. 77 - Accordi di Programma
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivitā e per determinare tempi, modalitā, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilitā di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale č espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate con l'osservanza delle formalitā previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto e ne dispone la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo di programma determini correzioni degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 60 giorni a pena di decadenza.

 
Altri Articoli:
Art. 78 - Principi Generali
Art. 76 - Consorzi
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