Comuni Italiani Art. 88 - Esito del Referendum. Statuto Comunale di Siena (Provincia di Siena - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini senesi

Statuto Comune di Siena

Titolo VII - La Partecipazione
Capo Unico - Principi - Istituti
Art. 88 - Esito del Referendum
1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco o dal Presidente della circoscrizione, secondo la rispettiva competenza.

3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale o il Consiglio di circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, adottano gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione. Qualora intendano discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.

4. Nel corso dell'anno non può essere indetta più di una giornata di votazione per lo svolgimento dei referendum consultivi.

5. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di due proposte referendarie. Il regolamento disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno.

 
Altri Articoli:
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