Comuni Italiani Art. 92 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Siena (Provincia di Siena - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini senesi

Statuto Comune di Siena

Titolo VII - La Partecipazione
Capo Unico - Principi - Istituti
Art. 92 - Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico comunale, nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza, la correttezza ed il buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale.

2. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio comunale con la maggioranza di tre quarti dei componenti, con le modalità previste dal regolamento, su candidature proposte dai movimenti del volontariato, dall'associazionismo e da altri organismi di partecipazione.

3. Il Difensore Civico deve essere in possesso di laurea in Giurisprudenza o equipollente e di provata esperienza nella pubblica amministrazione e/o nel settore giuridico.

4. Il regolamento definisce i requisiti, i casi di ineleggibilità , di incompatibilità, nonchè il rapporto economico e le modalità. Il mandato ha una durata di tre anni; indipendentemente dalla durata della legislatura, non si può essere nominati per più di due volte.

 
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