Comuni Italiani Art. 99 - Contabilità Finanziaria. Statuto Comunale di Siena (Provincia di Siena - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini senesi

Statuto Comune di Siena

Titolo VIII - Contabilità - Finanza
Art. 99 - Contabilità Finanziaria
1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell'allegata relazione previsionale e programmatica.

2. La proposta di bilancio è predisposta dalla Giunta, previo confronto con la competente Commissione consiliare permanente, in ordine alle priorità da perseguire ed ai metodi di impostazione. La Giunta, al fine di consentire le consultazioni previste dal presente Statuto, presenta al Consiglio la proposta di bilancio almeno venti giorni prima del termine della sua approvazione.

3. Il bilancio annuale è strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione. Al bilancio è allegato il piano degli investimenti che, con gli effetti indicati dal regolamento di contabilità, specifica, per ciascun intervento previsto, i tempi e le modalità di realizzazione nonchè i finanziamenti necessari.

4. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Generale del Comune nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione che approvi il rendiconto della gestione prevista dall'art. 110, comma 3, del presente Statuto.

 
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