Comuni Italiani Art. 21 - Il Difensore Civico. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo III - Partecipazione
Art. 21 - Il Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico, che ha il compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli Enti da esso controllati nonché la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini secondo la normativa statale, lo Statuto e i regolamenti.

2. Il Difensore Civico e' eletto dal Consiglio Comunale, con una maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, entro novanta giorni dal suo insediamento.

3. Il Difensore Civico ha la facoltà di fare iscrivere all ' ordine del giorno del Consiglio Comunale questioni di particolare rilevanza relative all ' espletamento del suo mandato. Ha diritto di accesso incondizionato a tutti gli atti dell'Amministrazione ed a tutte le informazioni da lui ritenute necessarie. Segnala per iscritto al Sindaco ed al Segretario Generale eventuali disfunzioni od inadempienze degli uffici dell'Amministrazione Comunale, degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune.

4. Il Difensore Civico ha la facoltà di sollecitare gli organi comunali a prendere provvedimenti ritenuti urgenti o necessari. Può altresì proporre schemi di atti deliberativi.

5. Il Difensore Civico ha diritto di essere informato per iscritto, qualora il parere richiestogli dagli organi comunali non sia stato adottato da questi.

6. Con apposite convenzioni proposte dal Sindaco, al Difensore Civico potrà essere riconosciuta la facoltà di estendere la propria attività di controllo anche agli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.

7. Il Difensore Civico presenta una relazione annuale al Consiglio comunale sull'andamento delle attività svolte dagli uffici amministrativi e dagli Enti e dalle Aziende dipendenti e controllate dal Comune. La relazione è iscritta d'ufficio all ' ordine del giorno del Consiglio Comunale. Alla relazione e al dibattito è data ampia pubblicità.

8. I requisiti per essere eletto Difensore Civico, da documentare mediante la presentazione di curriculum da parte del candidato, sono i seguenti:
1) essere cittadino italiano;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) non avere riportato condanne penali che danno luogo alla perdita dei diritti di elettorato attivo/passivo;
4) avere un'età non superiore a 65 anni;
5) avere la residenza nel Comune di Perugia da almeno cinque anni;
6) avere conseguito una laurea;
Costituiscono titolo di preferenza per l'elezione l'esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giuridiche, anche onorarie;
b) della professione forense ovvero funzioni notarili;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle Università o negli Istituti Superiori pubblici;
d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali, alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

9.Non è eleggibile alla carica di Difensore Civico colui che è stato candidato nella consultazione elettorale immediatamente precedente per l'elezione del Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale. All'atto dell'accettazione della nomina alla carica di Difensore civico, questi sottoscrive l'impegno a non candidarsi nella successiva consultazione elettorale amministrativa.

10. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere comunale.

11. Il Difensore Civico ha la stessa durata del Consiglio Comunale e non è immediatamente rieleggibile. Egli cessa dalla carica prima della scadenza del mandato:
a) per dimissioni, impedimento grave o morte;
b) per deliberazione motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

12. Nel caso in cui il Difensore Civico cessi dalla carica per una delle cause indicate al comma 11, il nuovo Difensore, eletto con le modalità previste dal comma due, esercita il suo mandato per il restante periodo di tempo fino alla scadenza del mandato amministrativo.

13. Il Difensore Civico dispone di un proprio ufficio presso le sedi comunali, con assegnata una dotazione di personale adeguata all'adempimento dei propri compiti, e di una apposita dotazione finanziaria prevista nel bilancio comunale. Allo stesso è corrisposta un'indennità mensile stabilita in base al regolamento.

 
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