Comuni Italiani Art. 42 - Diritti dei Consiglieri. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo V - Organizzazione del Comune
Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 42 - Diritti dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno potere di iniziativa e diritto di intervento, su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo, nonché il diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche su ogni proposta di atto consiliare.

2. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze, istanze e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti da esso dipendenti, nonché dalle Aziende, Istituzioni, Consorzi ed altri Enti a cui il Comune partecipi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano utili al pieno e completo espletamento del mandato amministrativo.

4. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - Astensione dei Consiglieri
Art. 41 - Doveri dei Consiglieri
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Perugia
Provincia di Perugia
Regione Umbria
Lista Siti su Perugia

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Perugia: Comune di Piegaro Comune di Passignano sul Trasimeno Lista