Comuni Italiani Art. 51 - Nomina della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo V - Organizzazione del Comune
Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 51 - Nomina della Giunta Comunale
1. Il Sindaco nomina, assicurando pari opportunità tra uomini e donne, i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. I membri della Giunta devono presentare la documentazione, prevista dalla legge e dal regolamento del Consiglio, sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali.

3. La Giunta Comunale provvede, nella sua prima riunione e con atto formale, alla verifica dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità dei propri componenti.

4. Qualora un assessore sia nominato in sostituzione di un altro, la verifica di cui al comma precedente è effettuata, con atto formale, nella seduta immediatamente successiva alla nomina e prima di deliberare su qualsiasi argomento.

 
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