Comuni Italiani Art. 71 - Aziende Speciali ed Istituzioni. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo VIII - Aziende Speciali, Accordi di Programma e Convenzioni
Art. 71 - Aziende Speciali ed Istituzioni
1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono:
a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti, sulla base e previa definizione degli indirizzi da parte del Consiglio Comunale , sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza, tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano, per la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali.
b) il Presidente, nominato parimenti dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, prima degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, che è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente e che deve essere scelto tra persone in possesso di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore in cui opera l'Azienda o l'Istituzione;
d) i Consiglieri di Amministrazione e i Presidenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati una volta sola.

4. Il collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

5. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione;

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.

7. Il Consiglio Comunale provvede inoltre a:
a) determinare le finalità e gli indirizzi delle attività delle aziende e delle istituzioni e ad approvarne gli atti fondamentali, quali il programma pluriennale, il bilancio, la relazione previsionale, il conto consuntivo;
b) conferire il capitale di dotazione;
c) esercitare la vigilanza ed a verificare i risultati della gestione;
d) determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
e) coprire gli eventuali costi sociali.

 
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